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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 9 luglio 2020, n. 29
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012 n 31 Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua
 
(B.U. 16 luglio 2020, n. 63)


Art. 1
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 31/2012)

1. ...................................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge l'art. 1 bis, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.


Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ...................................................................................................
6. ...................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Il comma 3 aggiunge il comma 3 bis all'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Il comma 4 modifica il comma 6 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Il comma 5 modifica il comma 7 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Il comma 6 aggiunge il comma 8 bis all'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.


Art. 3
(Adeguamento delle linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua)

1. La Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione assembleare competente, anche avvalendosi di organismi regionali a carattere tecnico già istituiti, adegua le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012, come modificato dall'articolo 2, alle disposizioni normative contenute in questa legge, al fine di recepire le modalità organizzative e procedimentali dei contratti di fiume esistenti, in coerenza con le direttive e gli orientamenti nazionali, uniformandone lo sviluppo e la loro attuazione.
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


Art. 4
(Contributi regionali)

1. Per promuovere in ambito regionale lo sviluppo e garantire l'attuazione dei contratti di fiume, la Regione concede contributi secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con proprio atto entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


Art. 5
(Strumenti di attuazione degli interventi)

1. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.


Art. 6
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quanti e quali manifesti di intenti sono promossi;
b) quanti contratti di fiume sono stati avviati e/o conclusi e con quali eventuali altri ambiti territoriali;
c) quali sono i soggetti partecipanti per ciascun contratto di fiume;
d) quanti e quali interventi sono stati previsti in ciascun piano di azione;
e) quanti interventi sono stati realizzati tra quelli previsti nei piani di azione;
f) eventuali altri soggetti coinvolti;
g) quali azioni di controllo e monitoraggio sono state realizzate sull'impiego delle risorse finanziarie e sugli effetti delle azioni intraprese;
h) quali criticità sono state rilevate.


Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Limitatamente alle risorse regionali, per l'attuazione degli interventi di promozione ed attuazione dei contratti di fiume di cui all'articolo 4 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa massima di euro 30.000,00.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 2 si provvede, per l'anno 2021, mediante incremento per euro 30.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 9, Programma 01, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.
4. A decorrere dagli anni successivi al 2021, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.


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