(B.U. 16 luglio 2020, n. 63)
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)
1. ...................................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione le aziende sanitarie fanno fronte con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.