(B.U. 12 agosto 2021, n. 63)
Art. 1
(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)
1. La Regione istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento e collegamento con altri protocolli e progetti attivi, con gli interventi degli altri professionisti e dei CIC previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, nel caso si presenti la necessità, ad effettuare invii ai servizi pubblici competenti.
3. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo che opera nell'ambito scolastico, e in particolare:
a) contribuisce al miglioramento della vita scolastica;
b) consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
c) supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
d) programma attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico.
4. Il Servizio di psicologia scolastica può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
5. Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.
Art. 2
(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica)
1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività:
a) interventi rivolti agli allievi: funzionamento sportello di ascolto; attività di sostegno all'orientamento; sviluppo di competenze chiave sociali e civiche; sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo; sviluppo del senso di autostima e autoefficacia; contrasto a bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze; prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica; iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.
b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo: promozione e valorizzazione del ruolo e della professione; supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES); sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe; collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;
c) interventi rivolti alle famiglie: promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa; sviluppo della collaborazione scuola-famiglia.
2. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.
Art. 3
(Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica)
1. La struttura regionale competente in materia di istruzione organizza il Servizio di psicologia scolastica, d'intesa con l'ASUR e le istituzioni scolastiche, e con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché dell'Ordine degli psicologi della Regione Marche.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, adotta il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica, sentito il parere della Commissione assembleare permanente competente in materia di Istruzione.
3. Il regolamento tiene conto dei seguenti criteri:
a) organizzazione territoriale del Servizio;
b) realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi esperti in psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.
4. Gli psicologi previsti alla lettera b) del comma 3 sono scelti tra quelli inseriti in un elenco predisposto dalla Giunta regionale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
5. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal Servizio regionale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.
Art. 4
(Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di istruzione è istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal dirigente della struttura medesima o suo delegato; il Comitato è composto da:
a) un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), individuato dall'ASUR medesima;
b) un rappresentante degli studenti designato dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
c) un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio scolastico regionale;
d) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;
e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;
f) un rappresentante degli educatori professionali designato dall'Ufficio scolastico regionale;
g) tre psicologi esperti in psicologia scolastica iscritti all'Ordine degli psicologi della Regione Marche designati dal Consiglio regionale dell'Ordine;
h) un dipendente in servizio presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, che assicura le funzioni di Segreteria del Comitato.
2. Le designazioni indicate alle lettere a), b), c), d, e), f) e g) del comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.
3. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
4. Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenti la necessità.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
6. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia all'Assemblea legislativa regionale la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato tecnico scientifico.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, nell'ambito della valutazione indicata al comma 6 dell'articolo 4, inerente i risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica, include una relazione nella quale sono inserite le seguenti informazioni:
a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie);
b) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
c) l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione del servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste da questa legge. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 6
(Fase di sperimentazione)
1. Il Comitato di cui all'articolo 4, nel triennio di prima sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, valuta e seleziona annualmente alcuni dei progetti presentati dagli istituti scolastici.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 50.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.