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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 6 agosto 2018, n. 34
Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione.
 
( B.U. 09 agosto 2018, n. 70 )

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 3 dello Statuto della Regione riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.

Art. 2
(Compiti della Regione)

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, la Giunta regionale approva un atto di indirizzo finalizzato ad assicurare, da parte dei Comuni:
a) la dotazione delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o anche associata, di ausili speciali per la mobilità alla balneazione delle persone con disabilità;
b) l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare: servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, segnaletica apposita;
c) l'individuazione di uno spazio, nell'ambito delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, dotato di tutti i servizi per le persone con disabilità, nonché di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle stesse persone con disabilità;
d) la promozione, attraverso siti istituzionali e portali turistici, delle spiagge fruibili alle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale concede ai Comuni contributi finalizzati alla fruibilità, da parte delle persone con disabilità, delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o associata, e, in particolare, per:
a) attrezzare le spiagge di ausili speciali per la mobilità alla balneazione;
b) abbattere le barriere architettoniche relative ai servizi igienici idonei, ai parcheggi dedicati, alle passerelle fino al mare, alla segnaletica apposita;
c) dotare le spiagge di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle persone con disabilità.

3. I contributi previsti per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018/2020 a carico della Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 01 ''Fondo di riserva'' e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12 ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', Programma 02 ''Interventi per la disabilità''.

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 4
(Disposizione transitoria e finale)

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'atto di indirizzo previsto al comma 1 dell'articolo 2.



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