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Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 5 marzo 2020, n. 8
Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro
 
(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)


Art. 1
(Istituzione)

1. Il Comune di Monteciccardo, in Provincia di Pesaro - Urbino, è incorporato nel contermine Comune di Pesaro, a decorrere dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. Il territorio del Comune di Pesaro, incorporante, è costituito dai territori appartenenti ai Comuni di Monteciccardo e di Pesaro alla data dell'incorporazione.


Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

1. In seguito all'incorporazione, lo Statuto del Comune di Pesaro assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del comune incorporato.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Statuto del Comune di Pesaro prevede l'istituzione del Municipio di Monteciccardo.
3. Lo Statuto e il regolamento del Comune di Pesaro disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono altresì prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.


Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. In seguito all'incorporazione, le funzioni regionali già conferite al Comune di Monteciccardo sono trasferite al Comune di Pesaro.
2. Il Comune di Pesaro subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato e, in particolare:
a) i beni demaniali e patrimoniali del Comune di Monteciccardo sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di Pesaro;
b) il personale del Comune di Monteciccardo è trasferito al Comune di Pesaro ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
3. Il trasferimento del personale di cui alla lettera b) del comma 2 è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990).


Art. 4
(Benefici per il Comune incorporante)

1. Il Comune di Pesaro, per dieci anni a decorrere dalla data di incorporazione di cui al comma 1 dell'articolo 5:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
b) è equiparato a un'unione dei Comuni o ai Comuni associati ai fini dell'accesso a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.


Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1. L'incorporazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, decorre dal 1° gennaio 2021, salvo che la Giunta regionale stabilisca con propria deliberazione, su conforme richiesta dei competenti organi dei Comuni interessati, una data anteriore.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1:
a) il Comune di Monteciccardo è estinto e gli organi di governo e di revisione contabile decadono;
b) il territorio del Comune di Monteciccardo è amministrato dagli organi in carica presso il Comune di Pesaro, fino alla scadenza del loro incarico.
3. Gli strumenti urbanistici dei due Comuni, vigenti alla data di incorporazione di cui al comma 1, restano in vigore fino all'approvazione, successiva a tale data, degli strumenti urbanistici da parte del Comune di Pesaro.
4. I regolamenti adottati dal Comune di Monteciccardo continuano ad applicarsi fino alla data di adeguamento dei regolamenti concernenti le funzioni e i servizi destinati al territorio del Comune di Pesaro come definito al comma 2 dell'articolo 1.


Art. 6
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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