(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)
Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La Regione riconosce e promuove il "Teatro Educazione" come strumento fondamentale per la crescita culturale e sociale degli studenti e della comunità regionale.
2. Ai fini di questa legge per teatro dell'educazione si intende un percorso educativo, realizzato attraverso laboratori teatrali, rivolto a studenti e alle giovani generazioni, finalizzato a supportare la persona nella presa di coscienza della propria individualità, ad attivare una lettura critica della realtà, a sperimentare nuove forme di comunicazione e relazione umana cooperativa.
Art. 2
(Centro di riferimento regionale)
1. La Regione riconosce Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del "Teatro Educazione" per il ruolo dallo stesso svolto, con il pieno coinvolgimento delle scuole e dell'associazionismo culturale giovanile, nella promozione di tale forma teatrale ed educativa.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, la programmazione regionale in materia di spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) può promuovere interventi volti a supportare le azioni indicate al comma 1 con particolare riferimento alle iniziative relative allo svolgimento di rassegne internazionali sul teatro educazione.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.