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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 5 gennaio 2021, n. 1
Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio
 
(B.U. 7 gennaio 2021, n. 2)

Art. 1
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 23/1995)

1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 5, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Art. 2
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1996)

1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 10, l.r. 5 agosto 1996, n. 34.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 4/2017)

1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.
Il comma 2 sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 9, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.
Il comma 3 aggiunge i commi 4.1 e 4.2 all'art. 9, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Art. 4
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione le candidature disciplinate dall'articolo 5 della l.r. 34/1996, relative alle nomine indicate all'articolo 10 della medesima legge regionale, così come modificato dall'articolo 2, sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatte salve le candidature pervenute nei termini ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 34/1996 nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge purché in regola con le disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. In sede di prima applicazione, in deroga alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), i consiglieri e i gruppi assembleari regionali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le associazioni operanti nel settore interessato, possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale proposte di candidatura relative alle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 3, entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste ai commi 1 bis, 2 e 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 34/1996, utilizzando la modulistica approvata ai sensi di legge. I candidati a Presidente, Vice Presidente o componente il Consiglio di Amministrazione dell'ERDIS devono possedere i requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Consiglio-Assemblea legislativa provvede ad effettuare le nomine di cui alla predetta lettera a), su parere di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1996 della competente Commissione assembleare.
3. In sede di prima applicazione, i soggetti designati dalle Università marchigiane ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge, sono candidati alle nomine di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 3, e si intendono rappresentanti dell'Università dove hanno prestato o prestano la propria opera. Ai medesimi designati non si applica la procedura definita al comma 2.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS nominati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino all'adozione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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