Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19
Pubblicazione: (B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Art. 1
(Modifiche all'articolo 4 della Lr. 22/2009)
1. ............................................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 6 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 4 della Lr. 25/2017)
1. ............................................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 3 sexies all'art. 4, l.r. 2 agosto 2017, n. 25.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.