(B.U. 14 luglio 2022, n. 59)
Art. 1
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 38/2019)
1. ........................................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 18 novembre 2019, n. 38.
Art. 2
(Inserimento degli articoli 2 bis e 2 ter nella l.r. 38/2019)
1. ........................................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 2 bis e l'art. 2 ter, l.r. 18 novembre 2019, n. 38.
Art. 3
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.
Art. 4
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.