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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 3 agosto 2020, n. 41
Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo
 
(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene le attività commerciali e i servizi minimi indispensabili nei Comuni facenti parte delle Unioni montane del territorio marchigiano, al fine di contrastare lo spopolamento dei centri abitati e delle frazioni e di valorizzare il capitale naturale del territorio.
2. Ai fini dell'applicazione di questa legge si intende per "attività commerciali e i servizi minimi indispensabili" quegli esercizi commerciali e quei servizi minimi indispensabili ubicati nelle località delle zone rurali o montane fino ad un massimo di 1.500 abitanti.


Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi alle Unioni montane per garantire la presenza sul territorio di servizi polifunzionali, attraverso gli uffici postali, le edicole, gli esercizi commerciali, i ristoranti, le tabaccherie o anche con spazi appositi messi a disposizione dagli enti locali o da Associazioni. Tali centri multiservizi garantiscono il mantenimento e l'incremento dell'offerta dei servizi minimi indispensabili, fra i quali rientrano, tra l'altro, quelli del commercio di prodotti alimentari e non alimentari, di prodotti sanitari e di farmaci da banco, servizi per la spesa a domicilio, tabaccheria, edicola, servizi bancari e postali, pagamento utenze e tributi, servizi pubblici per il trasporto e la relativa biglietteria, gestione pratiche on line, servizio di informazioni turistiche, servizi per la promozione del territorio anche con il commercio elettronico di prodotti locali.
2. I servizi polifunzionali di cui al comma 1 possono essere mantenuti o potenziati attraverso convenzioni, concluse dalle Unioni montane con i soggetti interessati, individuati mediante apposito bando, che prevedano, tra l'altro, l'uso di immobili in disponibilità dell'Unione. L'Unione montana stabilisce le modalità di concessione, gestione, manutenzione e restituzione dell'immobile considerato.


Art. 3
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta con cadenza biennale le disposizioni riguardanti, in particolare, i criteri di riparto delle risorse regionali fra le Unioni montane, la formazione di graduatorie dei progetti ammissibili da parte di ciascuna Unione montana, la presentazione delle domande, il tasso di contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e liquidazione dei relativi contributi, per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attuati e per l'espletamento dei successivi controlli. Si osserva in quanto applicabile la normativa europea in materia di aiuti di Stato.


Art. 4
(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. L'apertura o il potenziamento di un centro multiservizi ovvero la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2, hanno luogo entro un anno dalla data di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.
2. Il titolare del beneficio, di cui all'articolo 2, si impegna a mantenere stabilmente l'attività prevista per un periodo non inferiore a tre anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.


Art. 5
(Modifiche alla l.r. 9/2006 e alla l.r. 28/2020)

1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ....................................................................................................................
5. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 abroga l'art. 43 bis, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 sostituisce il comma 4 dell'art. 46, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 aggiunge il comma 4 bis all'art. 46, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 5 abroga il comma 2 dell'art. 13, l'art. 34 e l'art. 37, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


Art. 6
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 3 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 50 della L.r. 9/2006, gli opportuni provvedimenti per integrare la formazione delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche di cui all'articolo 46 della medesima Ln 9/2006, così come modificato dall'articolo 5, con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di montagna e alla gestione delle emergenze.


Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, per euro 110.000,00 e nella Missione 7, Programma 01, per euro 90.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.


Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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