(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Art. 1
(Principi e finalità)
1. In coerenza coni principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione promuove interventi integrati di sostegno al reddito e di inclusione sociale ed occupazionale finalizzati alla attivazione degli individui, alla valorizzazione delle competenze e all'occupabilità come strumento principale per promuovere l'autonomia economica e contrastare la povertà.
Art. 2
(Programmazione regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le risorse assegnate alla regione Marche attraverso gli strumenti individuati nel quadro della programmazione europea successiva al 2020, nel rispetto dei vincoli da questa stabiliti, sono prioritariamente destinate ad azioni e misure che favoriscono l'inclusione sociale, l'inserimento e il reinserimento lavorativo e la lotta alla povertà, anche al fine di sostenere l'efficace implementazione del reddito di cittadinanza e, più in generale, di analoghi strumenti adottati a livello regionale o statale.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.