Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 ''Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza''.
Pubblicazione: ( B.U. 02 agosto 2018, n. 67 )
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 7/2014)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1:
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014)
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2:
Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Il comma 2 abroga la lett. e) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Il comma 3 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Art. 3
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 3:
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 4, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Art. 4
(Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 4:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Art. 5
(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 5:
Il comma 1 aggiunge gli artt. 5 bis, 5 ter e 5 quater, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Art. 6
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 7/2014)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 6:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Art. 7
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. Il regolamento di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall'articolo 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.