Pubblicazione: (B.U. 31 dicembre 2020, n. 111)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Quadro finanziario di riferimento)
1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2021-2023 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2021: euro 5.087.904.639,59;
b) previsione entrate - anno 2022: euro 4.177.651.475,69;
c) previsione entrate - anno 2023: euro 3.895.124.734,57.
Art. 2
(Autorizzazioni di spesa per il triennio 2021- 2023)
1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2021/2023 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1- "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E - "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
CAPO II
Disposizioni finanziarie
Art. 3
(Modifica alla l.r. 35/2016)
1. ..............................................................................
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 1.186.981,00 per l'esercizio 2021, in euro 1.318.868,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023 del bilancio di previsione 2021/2023, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.
Art. 4
(Agevolazioni fiscali per gli autobus adibiti a scuola guida)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi della tassa automobilistica regionale sono determinati con una riduzione del 40 per cento, dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2020, per gli autobus adibiti a scuola guida a condizione che sulla carta di circolazione sia stata apposta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile apposita annotazione attestante che il veicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida.
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 2.482,50 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 del bilancio di previsione 2021/2023, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.
Art. 5
(Modifica alla l.r. 34/1988)
1. ..............................................................................
2. La copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 8 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Art. 6
(Modifiche alla l.r. 14/2003)
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. La copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 3 aggiunge il comma 3 bis all'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Art. 7
(Rivalutazione valore tabellare)
1. Al fine di rivalutare il valore tabellare del personale della Giunta regionale che ha ottenuto la progressione economica all'interno della categoria e che negli anni 2019 e 2020 prestava servizio presso i Gruppi assembleari è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 19.646,53.
2. Alla liquidazione della spesa indicata al comma 1 provvede il dirigente della struttura della Giunta regionale competente per materia.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte nella Missione 1, Programma 10, del bilancio di previsione 2021/2023.
Art. 8
(Modifiche alla l.r. 33/2020)
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 aggiunge la lettera c bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 2, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 3 abroga l'art. 5, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 4 sostituisce il comma 1 dell'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 5 aggiunge il comma 1 bis all'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 6 modifica il comma 2 dell'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 7 sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 8 sostituisce il comma 3 dell'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 9 aggiunge il comma 3 bis all'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Art. 9
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2020)
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 11, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 bis all'art. 11, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.
Art. 10
(Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica)
1. Al fine di garantire la continuità della realizzazione degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l'anno 2021, un'anticipazione straordinaria di euro 10.000.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.
4. Al recupero delle somme anticipate si provvede entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2021.
Art. 11
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 4.514,00 inerente al debito nei confronti di TIM S.p.A. Milano, per servizi di telefonia mobile, forniti nel 2016 e nel 2018.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 09, Programma 06, Titolo I, capitolo di spesa 2090610002.
Art. 12
(Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato l'Allegato 1 a questa legge recante l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione.
2. L'allegato di cui al comma 1 sostituisce l'individuazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione effettuata con precedenti atti.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 13
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021.
Allegati