Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1 (Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 20/2001)
Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 1
(Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 20/2001)
1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:
“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.
3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale definiscono d’intesa la rappresentanza dell’amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.
5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
6. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo comunque l’alternanza di genere.”.
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.
2. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.