(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 13/2003)
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
I commi 1 e 2 modificano l'Allegato A, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Art. 2
(Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, riorganizza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari e adotta i provvedimenti attuativi conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.