(Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)
(B.U. 4 novembre 2021, n. 87)
Art. 1
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 9/2004)
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 5, l.r. 28 aprile 2004, n. 9.
Art. 2
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 15/2012)
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 3, l.r. 30 maggio 2012, n. 15.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.