(B.U. 28 giugno 2021, n. 50)
Art. 1
(Proroga di termini)
1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2021 dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2017, n. 20 (Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022.
2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 20/2017 ed in conformità comunque alla normativa statale vigente in materia, la Giunta regionale individua le aree di pesca dei molluschi bivalvi e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime, ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 6/2009.
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Nota relativa all'articolo 3
Si riporta il testo del comma di questo articolo come pubblicato nel BUR n. 50 del 28 giugno 2021.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29, il comma di questo articolo è il seguente: "1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".