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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 23 marzo 2022, n. 5
Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF
 
(B.U. 24 marzo 2022, n. 22)

Art. 1
(Addizionale regionale all'IRPEF)

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è rideterminata, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del medesimo d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2022, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 non trova applicazione per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.
3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 158.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati".
4. Alla copertura della minore entrata di cui al comma 3 si provvede con la contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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