Modifica alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 ''Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati''.
Pubblicazione: ( B.U. 31 ottobre 2018, n. 94 )
Art. 1
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2016)
1. Al primo e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo la parola: ", società" sono inserite, rispettivamente, le parole: ", reti di impresa, cooperative" e ", rete di impresa, cooperativa".
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.