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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 21 ottobre 2019, n. 36
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"
 
(B.U. 31 ottobre 2019, n. 86)


Art. 1
(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), aggiunto dall'articolo 2 della l.r. 5/2015, è inserito il seguente:
"2 bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "commi 1, 2 e 2 bis".


Art. 2
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle parole: "al 40 per cento".


Art. 3
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:
"3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per le liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell' Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.".
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:
"4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione.".


Art. 4
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 le parole: "da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "non è richiesta la sottoscrizione degli elettori".
2. Il comma 2 dall'articolo 11 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste.".
3. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:
"3. La presentazione della candidatura è altresì accompagnata da un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10.".
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 sono abrogati.


Art. 5
(Modifica all'articolo 12 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 27/2004 le parole: "verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito o secondo le modalità previste al comma 3 bis dell'articolo 10".


Art. 6
(Modifica all'articolo 13 della l.r. 27/2004)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:
"d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.".


Art. 7
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: "da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze".
2. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:
"6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.".


Art. 8
(Modifica all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. La lettera g) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:
"g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:
1) n. 19 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
2) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40 per cento ed inferiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.
Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1) e 2) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.
I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1) e 2) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);".


Art. 9
(Sostituzione dell'Allegato A alla l.r. 27/2004)

1. L'Allegato A alla l.r. 27/2004 è sostituito dall'allegato A di questa legge.


Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 di questa legge, quantificati in euro 299.820,00 per l'anno 2020, ed in euro 620.640,00 per l'anno 2021, si provvede mediante impiego delle risorse già stanziate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", nell'ambito del contributo di funzionamento all'Assemblea legislativa.
3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.


Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Si applicano a decorrere dalla XI legislatura le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 1;
b) nell'articolo 2;
c) nel comma 1 dell'articolo 3;
d) nell'articolo 5;
e) nell'articolo 6;
f) nell'articolo 7;
g) nell'articolo 8;
h) nell'articolo 9.

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