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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 20 settembre 2018, n. 37
Sostegno a politiche locali dirette all'incremento dell'efficienza energetica e alla promozione delle energie rinnovabili.
 
( B.U. 27 settembre 2018, n. 81 )

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, politiche locali finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili, promuove le buone pratiche realizzate in materia e favorisce la comunicazione dei risultati raggiunti.

Art. 2
(Soggetti attuatori del Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate nell' articolo 1, la Regione riconosce i Consorzi dei Bacini Imbriferi istituiti nel territorio regionale ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 ''Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana'' ed i comuni compresi nei Bacini Imbriferi regionali non aderenti ai Consorzi medesimi tra i soggetti attuatori, a livello locale, degli obiettivi e delle strategie del Piano energetico ambientale regionale (di seguito denominato PEAR).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono realizzare, nel rispetto del PEAR, interventi finalizzati a:
a) promuovere l'impiego di energie rinnovabili e l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali;
b) diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione presso tutti i soggetti operanti nel settore energetico;
c) ottimizzare la gestione di uno sportello informativo sui temi della promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
d) supportare, in termini di consulenza, programmazione e verifica, gli interventi delle amministrazioni pubbliche locali e tutte le attività in materia energetica;
e) sostenere la progettazione e la realizzazione di azioni di riqualificazione energetica su scala urbana "smart city".

3. Allo svolgimento degli interventi previsti al comma 2, i soggetti di cui al comma 1 provvedono con le risorse derivanti dal sovracanone spettante ai medesimi ai sensi del comma ottavo dell'articolo 1 della legge 959/1953.

Art. 3
(Modalità di realizzazione degli interventi)

1. Per garantire la coerenza degli interventi da realizzare in ambito energetico con gli obiettivi e le strategie del PEAR, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano annualmente alla Regione una proposta di programma contenente, tra l'altro, la descrizione dettagliata degli interventi, specificandone i relativi costi e la durata nonché gli indicatori di monitoraggio.

2. La Regione verifica, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1, la coerenza della medesima con il PEAR sia per quanto riguarda l'attivazione degli interventi sia per quanto riguarda il relativo monitoraggio, disponendo le eventuali modifiche.

3. In caso di esito positivo della verifica ovvero a seguito del recepimento delle modifiche di cui al comma 2 la Regione stipula apposita intesa con il soggetto proponente.



Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


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