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Legge Regionale Marche 20 maggio 2021, n. 7
Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche
 
Pubblicazione: (B.U. 27 maggio 2021, n. 40)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione tutela i soggetti in condizione di fragilità determinata da patologie oncologiche anche mediante l'erogazione di un rimborso delle spese a supporto della cura di tali patologie.


Art. 2
(Prestazioni)

1. Il rimborso delle spese previsto all'articolo 1 è riconosciuto ai soggetti, residenti nei comuni della Regione, che effettuano sul territorio della Regione Marche e di altre Regioni italiane, presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate:
a) trattamenti di radioterapia e di chemioterapia;
b) interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa;
c) esami diagnostici e di laboratorio, interventi di riabilitazione e di fisioterapia, cure palliative e terapie del dolore, visite mediche specialistiche, controlli periodici, anche non programmati, compresi quelli successivi alla patologia.
2. Per le prestazioni di supporto psicologico, incluso quello al nucleo familiare, connesse alla medesima patologia, il rimborso è riconosciuto se le stesse sono effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del territorio della Regione.


Art. 3
(Rimborso delle spese)

1. Il rimborso delle spese previsto all'articolo 1 è erogato dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) per:
a) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura;
b) le spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni;
c) le spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo quanto previsto alle lettere a) e b), sostenute per l'eventuale accompagnatore purché la sua presenza sia riconosciuta necessaria, mediante attestazione, dal medico oncologo che ha in cura il paziente o dal medico di medicina generale.
2. Le spese di viaggio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 comprendono anche il pedaggio autostradale.
3. Le spese di cui al comma 1 devono essere documentate.
4. Per ciascuna tipologia di spesa prevista alle lettere a), b) e c) del comma 1 il limite annuale del rimborso è pari ad euro 1.000,00.


Art. 4
(Spese di viaggio)

1. Ai fini del rimborso delle spese previsto alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 3, il viaggio può essere effettuato con mezzi propri o di terzi, con mezzi di trasporto pubblico o con taxi sanitario o con autoambulanza.
2. Le spese di viaggio con autoambulanza sono rimborsate esclusivamente nei casi in cui le condizioni cliniche sono tali da non consentire l'utilizzo di altri mezzi di trasporto.
3. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri o di terzi è pari a un quinto del costo del carburante vigente nel tempo per ogni chilometro percorso.


Art. 5
(Criteri di erogazione)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, determina:
a) i criteri per l'erogazione del rimborso delle spese con riferimento alle fasce di reddito sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come disciplinato dalla normativa statale, con priorità per quelle più basse;
b) gli ulteriori criteri per l'attuazione di questa legge, nonché i tempi e le modalità del rimborso delle spese.


Art. 6
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale con decorrenza dall'anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge presenta, a cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione di questa legge e una valutazione dei risultati ottenuti. La relazione contiene le seguenti informazioni:
a) il numero delle richieste ammesse a rimborso, differenziate per Area vasta di provenienza e per destinazione regionale o extraregionale, in base alle tipologie delle prestazioni di cui all'articolo 2 nonché alle spese di cui all'articolo 3;
b) il numero delle richieste non ammesse e le motivazioni dell'esclusione;
c) l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione dell'intervento e le eventuali proposte.


Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le seguenti spese:
a) euro 1.885.000,00 per il 2021;
b) euro 2.450.000,00 per il 2022;
c) euro 2.450.000,00 per il 2023.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", del bilancio di previsione 2021/2023.
3. A decorrere dagli anni successivi al 2023 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.


Art. 8
(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 531 dell'8 maggio 2019, n. 559 del 13 maggio 2019 e n. 183 del 22 febbraio 2021, concernenti "Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche", fatto salvo il completamento dei procedimenti pendenti alla medesima data.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione prevista all'articolo 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


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