Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ''Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio'' e 20 aprile 2015, n. 17 ''Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia''
Pubblicazione: (B.U. 24 giugno 2021, n. 48)
Art. 1
(Modifica all'articolo 15 della l.r. 34/1992)
1. .........................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 15, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 17/2015)
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 13, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 bis all'art. 13, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.
Si riporta il testo storico del comma 2 di questo articolo come pubblicato nel BUR n. 48 del 24 giugno 2021.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 giugno 2021, n. 28, il comma 2 di questo articolo è il seguente: "2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 17/2015 è inserito il seguente:
"3 bis. Resta salva la facoltà del Comune di subordinare la realizzazione degli interventi previsti in questo articolo al reperimento di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta al recupero ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire spazi idonei, al pagamento di una somma equivalente al valore delle aree destinate a tali parcheggi.".".
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.