(B.U. 21 gennaio 2021, n. 5)
Art. 1
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2004)
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 6, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il comma 2 sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'art. 6, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il comma 3 sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 6, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il comma 4 aggiunge il comma 3 bis all'art. 6, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il comma 5 abroga il comma 4 dell'art. 6, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.