( B.U. 04 ottobre 2018, n. )
Art. 1
(Modifica alla l.r. 29/2018)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)''.
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.