Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giiunta regionale
promulga la seguente legge regionale
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 40 è sostituita dalla seguente:
'Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani';
b) il comma 12 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'12. L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.'.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.