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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 9 dicembre 2020, n. 29
Adeguamento dell'ordinamento interno del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria
 
Bollettino Ufficiale n. 14 del 16 dicembre 2020


Art. 1
(Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il periodo: ''Ferme restando le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, al Consigliere regionale che fa parte di un Gruppo formato da un solo Consigliere o che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 21, è comunque necessariamente componente di tutte le Commissioni, la trattenuta, pari al 2,5 per cento sull'indennità di carica, è effettuata a partire dalla quinta assenza di ogni mese.''.


Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 (Norme attuative dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. N. 56/CSR) e ulteriori disposizioni di adeguamento al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 in esecuzione del documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 del 17 aprile 2019))
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/2019 , le parole: '', entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione'', sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/2019 , è inserito il seguente:
''1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa entro e non oltre centottanta giorni decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio regionale Assemblea Legislativa o, nelle ipotesi di sostituzione, dalla data in cui è disposta la surroga, la supplenza o la sostituzione. In tali casi, i contributi eventualmente trattenuti al Consigliere sono restituiti senza interessi e rivalutazioni. La presente disposizione si applica anche al Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale o al componente della Giunta regionale che non fa parte del Consiglio regionale, eletto o nominato nell'undicesima legislatura. ''.


Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''individuati secondo le modalità dallo stesso definite'', sono soppresse.
2. I commi 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies e 5 bis dell'articolo 15 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
3. Le lettere d), d bis) e d ter) dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.


Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria))
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 3/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''rispettivamente '' e le parole: ''e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale '', sono soppresse.


Art. 5
(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''25 per cento '' sono sostituite dalle seguenti: ''35 per cento ''.


Art. 6
(Disciplina transitoria in materia d'emergenza sanitaria Covid-19 e disciplina delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio regionale)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sino al termine del periodo di dichiarata emergenza sanitaria, le assenze dei Consiglieri o degli Assessori derivanti da malattia, quarantena, isolamento fiduciario o da altre cause d'impedimento alla partecipazione conseguenti a Covid-19 sono equiparate al ricovero ospedaliero.
2. Fatta comunque salva l'eventuale possibilità di partecipare alle riunioni tramite collegamento telematico, per le finalità di cui al comma 1 ciascun Consigliere o Assessore presenta all'Ufficio di Presidenza, anche in via telematica, apposita documentazione o dichiarazione attestante la propria malattia, quarantena, isolamento fiduciario o altre cause d'impedimento alla partecipazione conseguenti a Covid-19. Ricevuta tale documentazione o dichiarazione, l'Ufficio di Presidenza, a proprio insindacabile giudizio, valuta se la medesima risulti sufficiente ai fini dell'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero oppure, se necessario, ne richiede l'eventuale integrazione. L'Ufficio di Presidenza comunica agli uffici consiliari competenti i provvedimenti adottati per i relativi adempimenti.


Art. 7
(Norme d'interpretazione autentica)
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 12/2019 il quale prevede che: ''L'indennità differita disciplinata dalla presente legge ha la stessa natura giuridica dell'istituto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) e all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ) e successive modificazioni e integrazioni'', si interpreta nel senso che l'indennità differita, derivando anch'essa da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in conformità a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 50, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, ha la ''stessa natura giuridica'' dell'assegno vitalizio e, pertanto, non concorre ad abbattere l'imponibile fiscale e l'eventuale trattenuta è effettuata sulla retribuzione al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
2. Il comma 11 dell'articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevede che ''Ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è corrisposto, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, il medesimo trattamento economico dei componenti eletti Consiglieri regionali'' si interpreta nel senso che agli Assessori, anche nel caso in cui non facciano parte del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sono corrisposte le medesime voci economiche previste dalla stessa l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni per i Consiglieri regionali e gli emolumenti erogati a titolo di ''rimborso spese'' non concorrono, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 52, comma 1, lettera b), del d.p.r. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni, a formare il reddito, ''purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi''.


Art. 8
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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