Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

Indietro
Legge Regionale Liguria 9 agosto 2021, n. 14
Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale
 
Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2021


Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''8 bis. Ai sensi del presente articolo, ferma restando l'autonomia regolamentare della Giunta regionale, è consentita la gestione comune, in capo alla Giunta regionale, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del servizio automobilistico di Giunta e Assemblea Legislativa. Nel caso di gestione comune si applicano al Presidente del Consiglio regionale, per tutta la durata della gestione unificata del servizio, le disposizioni previste per il Presidente e per gli Assessori della Giunta regionale dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, e il Consiglio regionale mette a disposizione del servizio comune l'unica propria autovettura istituzionale di rappresentanza detenuta in base all'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni. Per la gestione comune del servizio il personale autista del Consiglio regionale dipendente a tempo indeterminato dell'Assemblea Legislativa alla data di entrata in vigore della presente disposizione viene distaccato presso le strutture della Giunta regionale con oneri a carico del Consiglio regionale. In caso di mancato esercizio da parte del Presidente del Consiglio regionale dell'opzione d'utilizzo di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, resta ferma l'assegnazione al servizio comune di tale personale, retribuito dall'Assemblea Legislativa e prioritariamente utilizzato per coprire le contingenti esigenze del Consiglio regionale. ''.


Art. 2.
(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
1. All'articolo 29 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2, la parola: ''disposizioni, '' e le parole: ''e volti a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti di gestione, al fine di costituire un omogeneo e unitario assetto organizzativo performante e armonizzare le funzioni amministrative, finanziarie, ambientali, di vigilanza, fruizionistiche e tecniche ai fini del loro potenziamento, in un quadro di economia di scala, e coordinare tutte le funzioni di interesse collettivo affidate alle aree protette '', sono soppresse;
b) i commi 2 bis e 6 quater, sono abrogati.
2. L'articolo 49 bis, è abrogato.


Art. 3.
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione))
1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 2/2021 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''fino alla definizione dei rapporti tra A.Li.Sa. e la Regione, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultima. '', sono sostituite dalle seguenti: ''senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.''.


Art. 4.
(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali da affezione))
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''imprese funebri '' sono sostituite dalle seguenti: ''imprese autorizzate a svolgere attività funebre '' e le parole: ''direttori tecnici '' sono sostituite dalla seguente: ''responsabili ''.
2. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''lettera e) '' sono sostituite dalle seguenti: ''lettera f) ''.
4. All'articolo 53 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2 bis. I soggetti diversi dalle ditte individuali e dalle società di persone e capitali, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino le attività di cui all'articolo 6, adeguano la propria forma giuridica entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora tali soggetti esercitino anche attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, entro il medesimo termine procedono alla separazione societaria. Quanto previsto al secondo periodo si applica anche alle ditte individuali e alle società di persone e capitali che esercitano le attività di cui all'articolo 6. '';
b) il comma 4, è abrogato;
c) al comma 5, le parole: ''creazione e '', sono soppresse.


Art. 5.
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria))
1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della l.r. 3/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.


Art. 6.
(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 (Norme in materia di flussi documentali))
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''entro il 30 giugno 2021 '' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2021 ''.


Art. 7.
(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2021 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio 2021, per una somma di euro 20.000,00, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, con il fondo di riserva per spese obbligatorie del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, e per gli esercizi successivi, per una somma di euro 40.000,00 per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8, comma 1, 8 bis, comma 1 e 9, comma 2, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, mediante un aumento del fabbisogno del Consiglio regionale. ''.


Art. 8.
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: ''e i) '' è inserito il seguente periodo: '', escludendo dal divieto relativo alla lettera i) gli alvei di piena ordinaria ed eccezionale nella parte in secca ad eccezione di quelli inseriti all'interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e di quelli inclusi in bacini interessati da eventuali divieti temporanei legati a situazioni di allerta di protezione civile, ''.


Art. 9.
(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, vengono soppresse le parole: ''o riconosciuto '' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Tali anelli devono essere annotati sul registro personale rilasciato al detentore di richiami vivi previsto dal regolamento di cui al comma 2. ''.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''1 bis. Gli anelli di cui al comma 1 hanno validità massima stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata nella documentazione di origine dell'esemplare.
1 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito e aggiornato il Registro regionale dei detentori di richiami vivi, i cui contenuti sono assoggettati al rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. In tale Registro sono riportati i dati anagrafici dei detentori e gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell'anello. Il Registro regionale dei detentori e quello personale rilasciato al singolo detentore contengono, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di primo inanellamento, l'indicazione degli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012.
1 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli inamovibili, le modalità di consegna ai detentori e agli allevatori dei richiami, anche tramite avvalimento delle associazioni venatorie e degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per la gestione del Registro e il rilascio degli anelli inamovibili.
1 quinquies. Fino al raggiungimento di un definitivo omogeneo sistema di identificazione dei richiami vivi ai fini della legittima detenzione degli stessi fa fede la documentazione in possesso dei detentori unitamente all'anello inamovibile precedentemente attribuito all'esemplare. ''.
3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e stagionale '', sono soppresse.


Art. 10.
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))
1. Al comma 11, dell'articolo 4, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera h ter) è inserita la seguente:
''i) interventi di tutela, valorizzazione e promozione delle aree protette regionali, terrestri e marine, e delle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS). ''.


Art. 11.
(Modifiche al regolamento regionale 18 giugno 2019, n. 3 (Regolamento per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché della detenzione e uso di richiami vivi per la caccia da appostamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionale per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 3/2019, le parole: '', e devono avere le stesse misure (diametro e altezza) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 05/03/1999 ''Adozione delle misure di anelli da applicare all'avifauna allevata in cattività per l'identificazione della stessa '''' sono sostituite dalle seguenti: ''. Tali anelli hanno validità dieci anni dalla data del primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine dell'esemplare e vengono consegnati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. ''.
2. La rubrica dell'articolo 8 del r.r. 3/2019, è sostituita dalla seguente:
''(Registro regionale dei detentori di richiami vivi e registro personale) ''.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 3/2019, le parole: ''l'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''il registro '', le parole: ''Nell'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel registro '' e alla fine sono aggiunte le seguenti: ''Sono altresì annotati i dati anagrafici dei detentori dei richiami vivi di allevamento e gli anelli rilasciati con evidenziato il numero dell'anello. ''.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 3/2019, è inserito il seguente:
''2 bis. Il registro regionale dei detentori e quello personale contengono, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di primo inanellamento gli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012. ''.
5. Nella rubrica dell'articolo 9 del r.r. 3/2019, le parole: ''all'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''al registro ''.
6. Al comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 3/2019, le parole: ''nell'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''nel registro ''.
7. Al comma 3 dell'articolo 9 del r.r. 3/2019, le parole: ''l'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''il registro ''.
8. Al comma 4 dell'articolo 9 del r.r. 3/2019, dopo le parole: ''e i dati '' sono inserite le seguenti: ''identificativi del singolo esemplare riportato sui certificati di legittima provenienza e '' e dopo le parole: ''sugli anelli inamovibili '' sono inserite le seguenti: ''forniti dalla Regione ''.
9. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9 del r.r. 3/2019, sono aggiunte le seguenti: ''contestualmente all'apposito registro personale ''.
10. Al comma 6 dell'articolo 9 del r.r. 3/2019, le parole: ''all'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''al registro ''.
11. Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 3/2019, sono aggiunte le parole: ''e identificati con le modalità di cui all'articolo 5. ''.
12. Al comma 2 dell'articolo 11 del r.r. 3/2019, le parole: ''nell'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''nel registro ''.
13. Al comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 3/2019, le parole: ''all'elenco '' sono sostituite dalle seguenti: ''al registro ''.
14. Al comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 3/2019, le parole: ''o riconosciuto '' sono soppresse.
15. Al comma 5 dell'articolo 12 del r.r. 3/2019, le parole: ''restituito alla Regione entro 30 giorni '' sono sostituite dalle seguenti: ''conservato insieme all'apposito registro personale. ''.
16. Al comma 1 dell'articolo 13 del r.r. 3/2019, è soppressa la parola: ''apposite '' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per dimensioni minime adeguate si intendono: centimetri 60x31x35 per detenere sino a 2 esemplari provenienti da cattura; le dimensioni di cui ai commi 3 e 4 per singolo esemplare proveniente da allevamento con caratteristiche comportamentali assimilabili a specie ad uso zootecnico. ''.
17. Al comma 5 dell'articolo 13 del r.r. 3/2019 dopo la parola: ''gabbie '' sono inserite le seguenti: ''di dimensioni minime di cui ai commi 3 e 4 ''.
18. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del r.r. 3/2019 viene aggiunto il seguente:
''2 bis. In attesa dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 8, comma 1, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori unitamente all'anello precedentemente attribuito all'esemplare. ''.


Art. 12.
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.


Art. 13.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >