Legge Regionale Liguria 6 maggio 2019, n. 7
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Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021. 1° provvedimentoBollettino Ufficiale n. 6 del 10 maggio 2019
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Art. 1 (Stati di previsione dell'entrata e della spesa) 1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2019-2021, sono apportate le seguenti variazioni: - per l'anno finanziario 2019 aumento per euro 204.319.452,26 in termini di competenza e per euro 177.964.393,87 in termini di cassa; - per l'anno finanziario 2020 aumento per euro 115.929,00 in termini di competenza; - per l'anno finanziario 2021 aumento per euro 836.134,13 in termini di competenza.
Art. 2. (Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell'esercizio 2018) 1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell'esercizio 2018 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 26.355.058,39 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi: MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO - esercizio 2019 1 1 743.410,64 1 2 64.783,24 1 3 525.153,70 1 4 33.805,74 1 5 6.647,12 1 8 19.522,89 1 9 4.669,21 1 10 130.780,46 1 11 571.368,31 3 2 10.111,45 4 1 9.548,35 4 2 38.464,60 4 3 22.798,37 4 4 4.669,21 4 5 63.503,89 5 1 72.073,52 6 1 31.049,14 6 2 8.606,36 6 3 4.525,26 7 1 347.920,16 7 2 86.791,78 8 1 292.207,45 8 2 6.811.193,21 8 3 28.718,04 9 1 718.351,65 9 2 1.282.729,32 9 3 42.655,43 9 4 149.056,43 9 5 26.379,24 9 6 83.254,67 9 8 12.658,81 9 9 69.369,18 10 2 659.893,63 10 4 7.563,41 10 5 116.181,23 11 1 1.386.202,07 11 2 382.069,80 11 3 13.044,78 12 1 3.962,15 12 2 56.609,00 12 4 204.171,86 12 5 74.841,88 12 6 927.374,47 12 8 342.054,35 12 10 7.635,73 13 1 3.013.986,15 13 2 7.917,28 13 5 23.478,01 13 7 15.822,78 13 8 83.325,92 14 1 167.482,77 14 2 195.539,00 14 5 73.849,21 15 1 83.591,02 15 2 13.304,17 15 3 26.156,38 15 4 2.096.441,30 16 1 1.222.213,69 16 2 413.839,62 16 3 117.694,77 17 1 1.587.047,58 18 1 122.598,56 18 2 548.169,09 19 2 44.219,90
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021)) 1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 31/2018 , è inserito il seguente: '' Articolo 4 bis (Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale) 1. Al fine di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, perseguendo la diminuzione degli oneri complessivi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, riacquisto e surroga, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui, per l'importo massimo di euro 150.000.000,00. 2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie, perseguendo il principio del contenimento del costo del debito da valutarsi sia in termini di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'articolo 41 della l. 448/2001 sia dal punto di vista del non aumento del debito pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 , relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. 3. Le rate di ammortamento per gli anni 2019, 2020 e 2021 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2019-2021, in corrispondenza della Missione 50 Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2021 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.''.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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