Bollettino Ufficiale n. 6 del 10 maggio 2019
Art. 1.
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica))
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''1bis. Nel caso di P.M.I. che svolgono attività ricettiva, i contributi sono accessibili solo se il ricavato o fatturato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva in misura prevalente dall'attività turistica. Nel fatturato o ricavato non sono computate attività conseguenti a calamità naturali, altri eventi determinati da calamità naturali, incidenti di particolare rilevanza o l'esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.''.
Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.