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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 6 giugno 2017, n. 12
Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali
 
Bollettino Ufficiale n. 7 del 7 giugno 2016


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e della ulteriore normativa di settore.
2. La presente legge disciplina, altresì, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ambientali individuate al Titolo IV, in attuazione e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA
CAPO I
VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
Art. 2
(Finalità)
1. Il presente Capo detta norme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, in attuazione del Sito esternod.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla gestione e controllo della rete pubblica di misura.

Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni stabilite dall'Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4
(Competenze della Regione)
1. In attuazione del Sito esternod.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni e della ulteriore normativa di settore, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria e in particolare:
a) la zonizzazione del territorio ai fini della valutazione della qualità dell'aria;
b) la classificazione, il riesame e l'aggiornamento delle zone e degli agglomerati, ai fini della valutazione della qualità dell'aria;
c) la valutazione della qualità dell'aria;
d) la definizione della rete di misura ed il programma di valutazione della qualità dell'aria;
e) l'adozione dei piani e delle relative misure per preservare e migliorare la qualità dell'aria;
f) l'adozione dei piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme;
g) l'adozione dei provvedimenti per informare il pubblico in caso di superamento delle soglie di informazione e di allarme;
h) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente;
i) l'approvazione dei protocolli di controllo delle stazioni di misura di proprietà di privati ovvero di enti locali facenti parte della rete di misura;
j) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera;
k) la definizione dei criteri per la gestione degli strumenti necessari ad impostare le azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria;
l) la modellistica per lo studio della diffusione degli inquinanti, per la valutazione delle proiezioni delle emissioni e per la stima dell'efficacia delle misure e delle azioni di risanamento, nonché la definizione della cartografia di riferimento per la rappresentazione e per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento;
m) l'indirizzo ed il coordinamento dei compiti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni in materia;
n) l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti competenti;
o) le comunicazioni e la trasmissione dei dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) e agli altri soggetti individuati ai sensi della normativa vigente;
p) l'elaborazione degli scenari energetici;
q) le prescrizioni di installazione e adeguamento di stazioni di misurazione della qualità dell'aria e di punti di misura per il monitoraggio delle sorgenti industriali, per quanto di competenza;
r) la definizione del programma annuale delle campagne di monitoraggio che integrano la zonizzazione del territorio.
2. In attuazione del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, la Regione istituisce il Centro di acquisizione dati emissioni, la cui gestione è affidata ad ARPAL.

Art. 5
(Competenze della Città metropolitana e delle province)
1. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza della Città metropolitana e delle province:
a) l'attuazione delle previsioni contenute nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), per quanto di competenza;
b) la prescrizione dei punti di misura per il monitoraggio delle sorgenti industriali, per quanto di competenza.

Art. 6
(Competenze dei comuni)
1. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 del d.lgs.155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza dei comuni:
a) l'attuazione delle previsioni contenute nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), per quanto di competenza;
b) l'adozione delle misure di risanamento relativamente alla limitazione della circolazione di veicoli a motore.

Art. 7
(Competenze di ARPAL)
1. In attuazione del Sito esternod.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza di ARPAL:
a) la gestione della rete pubblica di misura della qualità dell'aria, nel rispetto degli standard minimi stabiliti dalla normativa in materia, ed in particolare:
1) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni strumentali della rete;
2) la validazione dei dati monitorati;
3) la verifica dei flussi dei dati verso il Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure (SIRAL);
b) l'effettuazione di campagne di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria;
c) le determinazioni analitiche di inquinanti, di cui al programma regionale previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera r), che concorrono alla valutazione della qualità dell'aria attraverso la propria rete di laboratori;
d) la predisposizione dei protocolli di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i);
e) il controllo e la supervisione delle stazioni facenti parte della rete pubblica, anche di proprietà privata o gestite da privati e da enti locali;
f) la gestione, su richiesta, delle stazioni di misura di proprietà di privati o di enti locali;
g) l'attuazione del programma di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
h) la selezione, la convalida e la gestione dei modelli per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria;
i) la predisposizione, in collaborazione con la Regione, della relazione annuale della qualità dell'aria;
j) il supporto alla Regione nella tenuta ed aggiornamento dell'inventario, nella definizione e nella gestione degli strumenti modellistici ad integrazione della rete di misura;
k) la predisposizione dei tracciati per la trasmissione dei dati e delle informazioni al MATTM;
l) le prescrizioni di punti di misura per il monitoraggio delle sorgenti industriali, per quanto di competenza.
2. Ad ARPAL spetta la gestione del Centro di acquisizione dati emissioni di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8
(Oneri)
1. Gli oneri per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) ed f), sono a carico dei proprietari delle stazioni di misura.
2. Gli oneri per le campagne di monitoraggio non comprese nel programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), sono a carico del richiedente.

CAPO II
PROCEDURE DI RIORDINO
Art. 9
(Accordi)
1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino di cui al Capo I del presente Titolo è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni e delle disposizioni del presente Capo.

Art. 10
(Decorrenza del trasferimento)
1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2017.
2. Il personale delle province e della Città metropolitana di Genova che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di gestione della rete di misura della qualità dell'aria da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla Regione e ad ARPAL per lo svolgimento dei servizi e delle attività relative alle funzioni attribuite ai sensi del Capo I del presente Titolo.
3. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra gli enti interessati sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
4. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

Art. 11
(Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)
1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione e ad ARPAL ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12
(Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi)
1. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione di eventuali rapporti attivi e passivi, procedimenti e attività in corso, contenzioso, mutui, opere, interventi e di altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni oggetto di riordino ai sensi del Capo I del presente Titolo.
2. La definizione degli eventuali procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
3. I beni, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 9.

TITOLO III
BANCHE DATI AMBIENTALI
Art. 13
(Sistema informativo di governo del comparto aria)
1. L'insieme degli strumenti a supporto della valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, da effettuarsi secondo le disposizioni normative nazionali e comunitarie, costituisce il sistema informativo di governo del comparto aria che, in particolare, comprende:
a) l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
b) le banche dati relative alle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e dei fenomeni meteoclimatici;
c) le banche dati relative alle campagne di monitoraggio di qualità dell'aria effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti tramite le reti di monitoraggio;
d) le banche dati relative alle emissioni degli impianti sottoposti a controllo in continuo dei parametri inquinanti;
e) la modellistica per la stima delle emissioni;
f) la modellistica per la stima della qualità dell'aria;
g) la modellistica per la previsione delle emissioni.
2. Agli adempimenti relativi all'organizzazione e gestione del sistema informativo di governo del comparto aria provvedono Regione ed ARPAL, ai sensi degli articoli 4 e 7.

Art. 14
(Sistema informativo di controllo dati ambientali)
1. I soggetti, pubblici o privati, gestori di impianti che con le loro emissioni liquide, gassose o sonore possono provocare inquinamenti, sono tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo dei dati ambientali e meteo climatici, nonché a provvedere alla trasmissione dei dati, in conformità alle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi adottati dagli enti competenti.

Art. 15
(Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, ai soggetti che non ottemperano alla trasmissione dei dati in conformità ai provvedimenti autorizzativi adottati, oppure che non ottemperano alle prescrizioni impartite dai provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 14, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 10.000,00, al cui accertamento provvede ARPAL.
2. Alle funzioni relative all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento e alla riscossione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la Regione.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Regione per interventi di adeguamento delle reti di misura pubblica.

TITOLO IV
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Art. 16
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Titolo, in attuazione della normativa europea e nazionale in materia, individua le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali nell'ambito del territorio regionale.

Art. 17
(Competenze della Regione)
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale di riferimento:
a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni ambientali;
b) adotta le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate in materia di inquinamento atmosferico.

Art. 18
(Competenze della Città metropolitana e delle province)
1. La Città metropolitana e le province sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla Sito esternoParte seconda) del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
b) autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, di cui agli articoli 124, 125 e 126 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
c) autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
d) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'Sito esternoarticolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della Sito esternodirettiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, di cui all'Sito esternoarticolo 269 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
f) autorizzazione in via ordinaria di cui all'Sito esternoarticolo 269 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di cui all'elenco dell'articolo 272 del medesimo decreto legislativo, laddove non possano essere applicate le procedure semplificate;
g) autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quanto di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 19.

Art. 19
(Competenze dei comuni)
1. I comuni sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
a) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, Sito esternodella legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modificazioni e integrazioni;
b) comunicazione preventiva, di cui all'Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione e controllo degli scarichi, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche ai sensi dell'Sito esternoarticolo 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
d) autorizzazione generale, di cui all'Sito esternoarticolo 272 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui la Regione ovvero lo Stato abbiano approvato i modelli semplificati;
e) AUA, di cui al Sito esternod.p.r. 59/2013 e successive modificazioni e integrazioni, laddove la stessa ricomprenda le esclusive competenze comunali, di cui alle lettere a), b) e d).

Art. 20
(AUA per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Gli scarichi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto sono autorizzati nell'ambito dell'AUA relativa all'intero complesso.
2. I nuovi estendimenti della rete fognaria che ricomprendono nuovi sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza sono soggetti all'AUA in quanto modifica sostanziale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 4, del d.p.r. 59/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21
(Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, ultimo periodo, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione e relative pertinenze, non recapitanti in pubblica fognatura, e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta.
2. L'autorizzazione allo scarico è tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui.
3. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 22
(Scambio di informazioni)
1. La Regione è l'autorità competente allo scambio di informazioni con il MATTM di cui all'Sito esternoarticolo 29 terdecies del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Città metropolitana, le province ed ARPAL sono tenute ad inviare alla Regione i dati inerenti le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate, secondo modalità e termini stabiliti dalla Regione stessa.

Art. 23
(Oneri)
1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle autorizzazioni ambientali, di cui al presente Titolo, sono a carico del richiedente.

Art. 24
(Sanzioni)
1. La Regione provvede all'irrogazione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 135 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, delle sanzioni amministrative pecuniarie.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II e le disposizioni di cui al Titolo III entrano in vigore dal 1° luglio 2017.
2. I procedimenti di cui al Titolo IV in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa previgente.
3. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento di cui al Capo II del Titolo I, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.
4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la disciplina statale di riferimento.

Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Le procedure di cui all'articolo 34'', sono sostituite dalle seguenti: ''Le procedure autorizzative previste per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti''.
2. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''di cui all'articolo 34'', sono sostituite dalle seguenti: ''autorizzativo di cui al comma 1''.

Art. 27
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 42 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);
b) il Capo II del Titolo II, gli articoli 34, 83, comma 1, lettere a), b) e d), 84, comma 1, lettere a) e d), 85 e 114, comma 4, della l.r. 18/1999 ;
c) l'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2002, n. 8 (Modifiche al Titolo II - Capo III - ''Gestione rifiuti'' della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia);
e) la legge regionale 5 luglio 2011, n. 17 (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));
f) l'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).
2 A decorrere dal 1° luglio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 15 ed il Capo V del Titolo II della l.r. 18/1999 ;
b) gli articoli 29, comma 5, lettere a) e b), e 31 della l.r. 20/2006 .
3. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2017/2019:
a) Articolo 7
Anno 2017
- variazione compensativa di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 ''Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente'', Programma 2 ''Tutela, valorizzazione e recupero ambientale'';
- variazione compensativa di euro 425.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 1 ''Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'';
Anno 2018
- variazione compensativa di euro 400.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 1 ''Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'';
Anno 2019
- variazione compensativa di euro 400.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 1 ''Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'';
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
b) Articolo 10, comma 2
Anno 2017
- variazione compensativa di euro 175.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 1 ''Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'';
Anno 2018
- variazione compensativa di euro 350.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 1 ''Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'';
Anno 2019
- variazione compensativa di euro 350.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 1 ''Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA''.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 29
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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