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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 6 febbraio 2020, n. 7
Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
 
(riordino del servizio sanitario regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (sistema di emergenza sanitaria)
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

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Art. 1
(Modifiche al Capo V bis del Titolo III della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
1. Il Capo V bis del Titolo III della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' CAPO V BIS
SERVIZI DI AMBULANZA E DI TRASPORTO DEI PAZIENTI
Articolo 42 bis
(Classificazione dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti)
1. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti sono servizi a contenuto prestazionale misto, i quali possono includere attività di soccorso sanitario, di cure mediche, infermieristiche, di assistenza specializzata e di trasporto.
2. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto sanitario terrestre di pazienti sono classificati, tenendo conto del contenuto prevalente delle prestazioni erogate, nonché delle condizioni del paziente, in:
a) ''servizi di soccorso e salvataggio'': servizi di soccorso, di salvataggio, di assistenza a pazienti in situazione di emergenza, erogati nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria della Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) e successive modificazioni e integrazioni mediante un veicolo di soccorso, sia esso un'ambulanza o un'automedicale, dotato dei dispositivi medici necessari, ivi incluse le prestazioni di trasferimento urgente di pazienti tra presidi ospedalieri. I servizi di soccorso e salvataggio erogati con ambulanza devono essere svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista;
b) ''servizi di trasporto in ambulanza qualificato'': servizi di ambulanza che comportano il trasporto di pazienti, mediante un veicolo di soccorso ovvero un altro veicolo autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le prestazioni di trasferimento di pazienti tra presidi ospedalieri e tra più stabilimenti dello stesso presidio, svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista, nei confronti di un paziente in ordine al quale sussiste un rischio di peggioramento dello stato di salute;
c) ''servizi di trasporto di pazienti in ambulanza'': servizi di trasporto di pazienti diversi dai servizi di soccorso e salvataggio di cui alla lettera a), nonché dal servizio di trasporto in ambulanza qualificato di cui alla lettera b).
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa criteri, indirizzi e modalità per l'erogazione e lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2.
Articolo 42 ter
(Affidamento dei servizi)
1. I servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b), sono affidati, in via prioritaria, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e successive modificazioni e integrazioni, ai comitati della Croce Rossa Italiana e alle organizzazioni di volontariato iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 42 quater, comma 1. Sino all'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, il requisito di iscrizione previsto dall'Sito esternoarticolo 57 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto con l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore - sezione organizzazioni di volontariato - di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 42 bis, comma 3, la Giunta regionale definisce le procedure e le modalità per l'affidamento in convenzione dei servizi ai sensi del comma 1.
3. I servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:
a) dagli enti del Terzo Settore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 42 quater, comma 1, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 55 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
b) da operatori selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.
4. Nel rispetto dei principi fissati dal Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui sia necessario o preferibile procedere ad affidamento congiunto dei servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettere a), b) e c), per ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà ed efficace contribuzione a una finalità sociale, i medesimi sono affidati con le procedure di cui al comma 1, qualora il valore stimato dei servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b) ecceda il valore attribuito ai servizi di cui alla lettera c) dello stesso comma.
5. E' fatta salva la facoltà, per le ASL, gli istituti e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, di provvedere direttamente all'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettere a), b) e c), con impiego di mezzi e personale propri, ovvero di affidarne l'esecuzione ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 42 quater
(Caratteristiche dei soggetti esecutori ed esecuzione dei servizi)
1. Al fine di assicurare standard tecnici e qualitativi uniformi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, a tutela della salute e del benessere dei pazienti assistiti, nonché del migliore impiego delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Giunta regionale istituisce l'elenco dei soggetti ai quali possono essere affidati servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti, specificando la tipologia di servizi all'esecuzione dei quali ciascun soggetto è abilitato. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale fissa le procedure per l'inclusione nell'elenco dei soggetti abilitati.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, ai fini dell'abilitazione all'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2:
a) la classificazione delle ambulanze, delle automedicali e degli altri mezzi speciali utilizzabili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, ivi incluse le caratteristiche tecniche, operative, igieniche, prestazionali, di dotazione e di efficienza per ciascuna tipologia di mezzo, nonché le tipologie di mezzo utilizzabili per l'esecuzione di ciascun servizio di cui al all'articolo 42 bis, comma 2, tenuto conto delle caratteristiche previste per le ambulanze dai Sito esternodecreti del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Tipo A e Tipo B) e Sito esterno20 novembre 1997, n. 487 (Tipo A1), nonché della norma UNI EN 1789 ''Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze'';
b) i requisiti tecnici, igienici e di dotazione delle sedi dei soggetti abilitati all'esecuzione di ciascun servizio di cui all'articolo 42 bis, comma 2;
c) la determinazione, per ciascun servizio di cui all'articolo 42 bis, comma 2, delle competenze minime del personale; della durata minima, delle modalità e dei requisiti di ciascun percorso formativo erogato in ambito regionale; delle modalità di certificazione delle competenze; dei criteri per la certificazione di equipollenza delle competenze acquisite tramite percorsi formativi erogati in altre regioni o nell'ambito di percorsi formativi universitari; nonché dei requisiti e dei criteri per l'aggiornamento delle competenze e la formazione continua;
d) le modalità e i criteri per la vigilanza in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c), nonché sull'esecuzione dei servizi, anche tramite istituzione di un organismo regionale di vigilanza, costituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente articolo non si applica ai servizi eseguiti ai sensi dell'articolo 42 ter, comma 5, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, lettera a).
4. Tutti i soggetti esecutori dei servizi di cui al presente Capo, fatte salve le ASL, le Amministrazioni pubbliche e i Comitati della Croce Rossa Italiana, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui alla l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 42 quinquies
(Conferenze)
1. Al fine di provvedere al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi, comunque eseguiti a norma dell'articolo 42 ter, è istituita la Conferenza regionale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da:
a) l'Assessore regionale competente o suo delegato che la presiede;
b) il Direttore generale di A.Li.Sa. o suo delegato;
c) i Direttori generali delle ASL, degli istituti ed enti del Servizio Sanitario Regionale o loro delegati;
d) il Responsabile del Dipartimento interaziendale regionale Emergenza 118 o suo delegato;
e) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza medesima a maggioranza dei suoi componenti. La Conferenza si riunisce almeno una volta per ciascun semestre.
4. Al fine di provvedere, a livello locale, al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi comunque eseguiti a norma dell'articolo 42 ter, è, altresì, istituita presso ciascuna ASL la Conferenza aziendale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.
5. Ciascuna Conferenza di cui al comma 4 è composta da:
a) il Direttore generale della ASL o suo delegato, che la presiede;
b) il Responsabile del servizio Emergenza 118 della ASL;
c) ove presenti sul territorio di competenza della ASL, i Direttori generali degli istituti ed enti del Servizio Sanitario Regionale o loro delegati;
d) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.
6. Le modalità di funzionamento delle Conferenze di cui al comma 4 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza regionale, a maggioranza dei suoi componenti. Le Conferenze si riuniscono almeno una volta per ciascun semestre.
7. La Conferenza regionale è organismo consultivo della Giunta regionale. Essa esprime, su richiesta o d'iniziativa, pareri e raccomandazioni sulla materia dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti di propria competenza. ''.


Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati))
1. Nel testo della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le denominazioni del titolo della legge, dei titoli e delle rubriche, ovunque ricorrano le seguenti locuzioni: ''di infermi ed infortunati'', ''di infermi e infortunati'', ''di infermi e di infortunati'', ''di infermi o infortunati'', ''degli infermi e degli infortunati'' sono sostituite dalle seguenti: ''di pazienti''.
2. Nel testo della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''USL'' o ''U.S.L.'' o ''Unità sanitarie locali'' o ''Unità sanitaria locale'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: ''ASL''.
3. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''da Corpi dello Stato quali Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana '' sono sostituite dalle seguenti: ''da Corpi dello Stato, dalle Forze Armate e dai loro corpi ausiliari, da amministrazioni pubbliche e da enti quali l'associazione della Croce Rossa Italiana e i suoi Comitati ''.
4. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dalle Aziende ospedaliere '' sono soppresse.
5. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''4. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti erogati dal Servizio Sanitario Regionale sono disciplinati al Capo V bis del Titolo III della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''la sede operativa'' sono sostituite dalle seguenti: ''le sedi operative''.
7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''registro regionale istituito con la legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato)'' sono sostituite dalle seguenti: ''Registro unico nazionale del Terzo Settore, ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel Registro regionale del Terzo Settore - sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni''.
8. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell'associazione nel registro regionale delle associazioni di volontariato'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'iscrizione''.
9. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''degli autoveicoli o dei mezzi '' sono sostituite dalle seguenti: ''delle ambulanze e degli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per trasporto mediante sedia a rotelle ''.
10. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''Le variazioni hanno efficacia dalla data della comunicazione, salvo espresso diniego motivato per omessa osservanza delle previsioni di cui all'articolo 3 o di altre disposizioni di legge. ''.
11. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. Ai fini del trasporto sanitario di pazienti le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle Tabelle ''A'' e B'' in relazione alle tipologie di ambulanze previste dai Sito esternodecreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987 n. 553 (tipo A e tipo B) e Sito esterno20 novembre 1997 n. 487 (tipo A1), o, per quanto attiene le ambulanze, conformi alle previsioni di cui alla norma UNI EN 1789 ''Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze''. Per gli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per il trasporto mediante sedia a rotelle, oltre alle caratteristiche costruttive previste dalla vigente normativa si applicano le previsioni minime di personale di cui alla Tabella ''B''. ''.
12. Il Titolo II della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
13. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''registro regionale di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato) '' sono sostituite dalle seguenti: ''Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel Registro regionale del Terzo Settore - sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. ''.
14. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
15. Le Tabelle ''A'' e ''B'' allegate alla l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle Tabelle ''A'' e ''B'' allegate alla presente legge.


Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria))
1. Nel testo della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Unità sanitarie locali '' o ''Unità sanitaria locale '', ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: ''ASL ''.
2. Nel testo della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''le aziende ospedaliere '', ''dalle aziende ospedaliere '', ''le aziende ospedaliere e '', ovunque ricorrano, sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: ''soccorso sanitario sul territorio '' sono inserite le seguenti: '', è competenza esclusiva del Servizio Sanitario Regionale ''.
4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. I mezzi di soccorso sanitario sono, di norma, individuati nei seguenti:
a) le ambulanze, le automedicali e gli altri mezzi speciali, come previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 42 quater della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i mezzi di elisoccorso. ''.
5. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. La disponibilità di tali mezzi sul territorio è garantita, quanto ai mezzi di cui al comma 1, lettera a), con le modalità di cui al Capo V bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni. ''.


Art. 4
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure ad evidenza pubblica che, alla data dell'entrata in vigore della stessa, non siano state ancora aggiudicate.
2. Il provvedimento di cui all'articolo 42 bis, comma 3, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 5
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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