Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 35, comma 4, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge” sono inserite le seguenti: “compresi cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo di cui all’articolo 36, comma 2”.
ARTICOLO 2
(Inserimento del comma 10 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994)
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“10 bis. Le Province, allo scopo di armonizzare e di rendere più efficace la caccia al cinghiale su tutto il territorio, contenendone i danni, e di evitare squilibri dovuti all’eccessiva densità di cacciatori, si attivano affinchè le squadre di nuova costituzione siano distribuite in modo uniforme all’interno degli ATC e dei CA, con particolare riferimento alle zone con minore densità venatoria.”.
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 29/1994)
1. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani.” sono sostituite dalle seguenti: “Tali piani devono essere programmati dalle Province di concerto con gli ATC e CA, ed attuati:
a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province;
b) dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, previo corso di formazione sull’organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati, con modalità da definire con apposito regolamento provinciale;
c) da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo delle specie di ungulati, sotto la responsabilità diretta della Provincia e con modalità da definire con apposito regolamento provinciale.
Le guardie venatorie dipendenti dalle Province, le guardie volontarie e i coadiutori al controllo possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani, anche riuniti in squadre debitamente autorizzate. Le Province mantengono le funzioni di coordinamento di tutti gli interventi di contenimento della fauna selvatica.”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 5 ottobre 2011