ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
a) ai comuni singoli o associati, alle province e agli enti parco;
b) alle associazioni sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o
agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva;
c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Università.”.
ARTICOLO 2
(Disposizioni transitorie per l’anno 2012 per gli interventi per l’impiantistica sportiva)
1. Per il solo anno 2012, il termine per la presentazione delle domande di contributi previsto dall’articolo 14, comma 1, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), scaduto il 31 ottobre 2011, è riaperto sino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria di approvazione delle modifiche al Programma regionale di promozione sportiva per il triennio 2010-2012.
2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 è limitata alle istanze da presentarsi per l’anno 2012.
ARTICOLO 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 5 marzo 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando