Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2019
Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2018 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 01/01/2019 è il seguente:
- Residui attivi: euro 1.906.137.927,46
- Residui passivi: euro 1.791.404.478,03.
Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019)
1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2019 è rideterminato in euro 203.115.916,83.
Art. 3
(Stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
Anno finanziario 2019
Aumento per euro 50.175.764,70 in termini di competenza e diminuzione per euro 2.055.144.241,32 in termini di cassa;
Anno finanziario 2020
Aumento per euro 9.054.335,26 in termini di competenza;
Anno finanziario 2021
Aumento per euro 9.554.335,26 in termini di competenza.
Art. 4
(Stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
Anno finanziario 2019
Aumento per euro 50.175.764,70 in termini di competenza e diminuzione per euro 2.055.144.241,32 in termini di cassa;
Anno finanziario 2020
Aumento per euro 9.054.335,26 in termini di competenza;
Anno finanziario 2021
Aumento per euro 9.554.335,26 in termini di competenza.
Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021))
1. L'articolo 4 della l.r. 31/2018 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' Articolo 4
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2009, 2014, 2015, 2016)
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della Sito esternolegge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell'esercizio 2019 nell'importo di euro 40.680.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
b) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 36.700.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
c) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 32.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'Sito esternoarticolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 36.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 16.444.500,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 8.776.463,44 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.308.971,43 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2019, 2020 e 2021 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2019-2021, in corrispondenza della Missione 50 Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2021 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. ''.
Art. 6
(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2018)
1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, ammontano rispettivamente ad euro 320.841.400,98 ed euro 83.895.337,05.
2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2018 è pari a euro 76.159.783,76.
Art. 7
(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2018)
1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2018 applicato con la presente legge risulta pari a euro 6.200.731,42 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:
MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO - esercizio 2019
1 1 37.321,00
1 3 64.630,77
6 2 1.645,10
9 1 108.707,71
9 2 23.222,26
9 6 5.400,00
10 2 390.555,67
10 5 66.543,22
12 2 154.581,10
12 4 77.185,31
12 5 193.082,63
13 1 1.007.668,47
14 1 40.279,50
14 5 564.098,44
15 1 27.797,26
15 2 1.468.200,00
15 3 500.000,00
15 4 1.000.000,00
16 1 40.000,00
16 2 13.152,02
18 1 72.669,95
18 2 343.991,01
Art. 8
(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2019 - 2021)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e i documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2019-2021, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.
2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.
Art. 9
(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019))
1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All n. 4/1 Sito esternod.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 30/2018 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge.
Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.