Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 maggio 2021
Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche))
1. All'articolo 1 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: ''non costituiscono attività imprenditoriale '' sono sostituite dalle seguenti: ''non sono strutture ricettive '';
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
''3 bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
3 ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
3 quater. Per ''strutture di tipologie diverse'' ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge.''.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 32/2014 )
1. All'articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
''1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a trenta giorni:
a) dai proprietari;
b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso.'';
b) i commi 1 bis e 2, sono abrogati.
Art. 3
(Modifica all'articolo 46 della l.r. 32/2014 )
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''individuato con legge regionale '', sono soppresse.
Art. 4
(Modifica all'articolo 53 della l.r. 32/2014 )
1. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 è comunicata dal locatore, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, alla Regione. ''.
Art. 5
(Modifica all'articolo 54 della l.r. 32/2014 )
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''2 bis. In caso di stato di emergenza dichiarato a livello nazionale o regionale, anche limitato a specifici ambiti territoriali, è consentito alle strutture ricettive di effettuare periodi di sospensione dell'attività, durante il periodo di durata dello stato di emergenza, in deroga ai termini previsti dall'articolo 38, comma 1, e dal comma 2 del presente articolo. ''.
Art. 6
(Modifica all'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 )
1. Al comma 1 dell'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli) '' sono sostituite dalle seguenti: ''sui movimenti turistici mediante apposito sistema informatico regionale ''.
Art. 7
(Inserimento dell'articolo 58 bis della l.r. 32/2014 )
1. Dopo l'articolo 58 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 58 bis
(Sanzioni in materia di abusivismo)
1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00 chi esercita un'attività ricettiva in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.500,00 chi, in qualunque forma e con qualunque mezzo, offre al pubblico ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.''.
Art. 8
(Modifica all'articolo 60 della l.r. 32/2014 )
1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. ''.
Art. 9
(Modifica all'articolo 61 della l.r. 32/2014 )
1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. ''.
Art. 10
(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 32/2014 )
1. All'articolo 62 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, '', sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: ''o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, '', sono soppresse.
Art. 11
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la disposizione di cui all'articolo 5 trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2021.