Bollettino Ufficiale n. 6 del 3 maggio 2021
Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))
1. Gli articoli 5 e 6 della l.r. 31/2019 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Art. 2.
(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))
1. Il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''6. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa sono conferiti a personale dipendente della Regione o del settore regionale allargato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale da almeno cinque anni per l'incarico di Direttore generale e da almeno tre anni per l'incarico di Vice Direttore generale, in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri di cui al comma 1 o a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), con contratto a tempo determinato. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e della Giunta regionale. È comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre degli incarichi di struttura organizzativa complessa aventi scadenza anteriore a tale data. ''.
Art. 3.
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021))
1. Il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 32/2020 , è sostituito dal seguente:
''7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 a favore delle attività economiche, in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato, per le finalità di superamento della crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19, non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. ''.
2. Dopo l'articolo 32 della l.r. 32/2020 , è inserito il seguente:
''Articolo 32 bis
(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, sono disposte le misure straordinarie di cui al presente articolo.
2. Al fine di promuovere l'offerta turistica regionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da Covid-19, la Regione stipula una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al Covid-19, per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive di cui ai titoli II, III, IV, V e VI della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 2 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
4. Al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
5. Per le finalità di cui al presente articolo, per l'esercizio 2021 è istituito un ''Fondo straordinario per il sostegno al turismo'', mediante allocazione dell'importo di euro 300.000,00 del ''Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19'' di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).
6. Il Fondo di cui al comma 5 è allocato alla Missione 7 ''Turismo'', Programma 1 ''Sviluppo e valorizzazione del turismo'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021. ''.
Art. 4.
(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato o riconosciuto dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza. ''.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
''4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell'allevatore.
5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. ''.
3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: ''A tal fine, la stessa, verificata l'inefficacia dei metodi ecologici, per i quali è consentito l'impiego di cacciatori singoli o delle squadre di caccia al cinghiale, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, può autorizzare, previo parere dell'ISPRA piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dal medesimo Istituto nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori e in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. ''.
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
''a) cacciatori appositamente formati, in affiancamento o sotto il coordinamento degli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza; tali cacciatori dovranno aver conseguito una specifica formazione riconosciuta dalla Regione, realizzata sulla base di programmi coerenti con le indicazioni dell'ISPRA, idonei a fornire un'adeguata preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo, nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo; ''.
Art. 5.
(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
1. L'articolo 5 ter della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Il comma 5 bis dell'articolo 7 ter della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''salvo diverse disposizioni statutarie in conformità alla normativa vigente ''.
4. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 10 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
5. L'articolo 12 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
6. L'articolo 14 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 14 bis
(Modifiche ai confini dell'area protetta)
1. La determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione convoca, ai sensi dell'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, una conferenza degli enti locali il cui territorio ricade nell'area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica per redigere un documento contenente le ragioni della modifica proposta, gli obiettivi che si perseguono, l'analisi territoriale delle aree interessate e la nuova perimetrazione. ''.
Art. 6.
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''ai commi 1 e 1 bis '' sono sostituite dalle seguenti: ''al comma 2 ''.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''1 bis. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 bis, e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura. ''.
Art. 7.
(Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''A tal fine il Consiglio regionale Assemblea Legislativa stipula apposita convenzione con la struttura di supporto del CAL '', sono soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''e all'assistenza al Consiglio delle Autonomie Locali nei monitoraggi sull'attuazione della legislazione, di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge ''.
Art. 8.
(Modifica alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale))
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 20/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 ter. Qualora i termini contrattuali previsti nella lettera di incarico sottoscritta tra la committenza e il professionista non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell'istanza, in deroga a quanto previsto dal comma 1 bis, l'istanza è corredata da specifica dichiarazione del professionista in cui sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura quietanzata. ''.
Art. 9.
(Modifica alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione))
1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/2021 , è abrogato.
Art. 10.
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara '' sono sostituite dalle seguenti: ''competente in materia di Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''ed è presieduta da un dirigente o da un funzionario con particolare comprovata esperienza e professionalità '' sono sostituite dalle seguenti: ''sulla base di quanto previsto dalle modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, approvate con provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) ''.
4. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. L'ufficiale rogante è nominato dal Direttore generale al quale fa capo la SUAR tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D con almeno sei mesi di anzianità di servizio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non abbiano partecipato ad alcun titolo alle procedure relative agli atti da rogare. ''.
5. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
Art. 11.
(Servizio di interpretariato nella lingua dei segni)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, allo scopo di promuovere la piena inclusione nella società, la partecipazione alla vita collettiva delle persone affette da sordità e il loro accesso all'informazione, assicura il servizio di interpretariato simultaneo nella lingua dei segni (LIS) durante la trasmissione in streaming delle proprie sedute, nonché durante le sedute delle Commissioni consiliari qualora a queste ultimi partecipino persone con tale disabilità sensoriale.
Art. 12.
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.
Art. 13.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.