Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (programmi regionali di intervento strategico (p.r.i.s.) per agevolare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))
Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 agosto 2020
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))
1. All'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 6, è sostituita dalla seguente:
''a) locali indipendenti e idonei, anche se inseriti in impianti commerciali, oppure punti vendita aperti al pubblico inseriti in altre imprese commerciali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio; '';
b) al comma 6 bis, dopo le parole: ''all'interno dei locali '' sono inserite le seguenti: ''o punti vendita ''.
Art. 2.
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 , è aggiunto il seguente:
''1bis. In considerazione della situazione di sofferenza finanziaria per il settore del trasporto pubblico regionale e locale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 75 per cento, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione. ''.
2. L'articolo 33 della l.r. 31/2019 , è sostituito dal seguente:
''Articolo 33
(Fondo straordinario per interventi di manutenzione straordinaria di autoveicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico con taxi)
1. È istituito un fondo straordinario per l'anno 2020 per un importo complessivo di euro 170.000,00 per la concessione di un contributo straordinario per sostenere i costi derivanti da interventi di manutenzione straordinaria sugli autoveicoli in proprietà o in locazione finanziaria (leasing finanziario) adibiti a taxi, nel rispetto dei limiti del regime di aiuto ''de minimis'' di cui all'articolo 3, del regolamento UE 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
2. Il contributo è concesso ai titolari di licenza di taxi, iscritti nel ruolo dei conducenti di taxi che abbiano effettuato gli interventi di cui al comma 1 nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 e sostenuto costi per un importo minimo complessivo di euro 400,00.
3. Si intendono compresi negli interventi di manutenzione straordinaria degli autoveicoli adibiti a taxi quelli finalizzati a risolvere guasti e anomalie di funzionamento non dovute all'usura, di carattere non ricorrente, a prescindere dalla data di vetustà dell'autoveicolo. In tali interventi non sono comprese le opere di manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza gli autoveicoli, quali quelle eseguite a cadenza periodica a fini di revisioni, collaudi e controlli prescritti dalla normativa vigente, come pure la manutenzione e la sostituzione dei pneumatici dovute ad usura, nonché quelle di cambio e deposito dei pneumatici da estivi a invernali e viceversa.
4. Il contributo è corrisposto nella misura pari al 50 per cento dei costi della spesa ammissibile e per un importo massimo, per ciascun richiedente, pari ad euro 500,00.
5. Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, integrate con eventuali economie derivanti dal bando, per l'anno 2020, di cui all'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per ottenere il contributo i soggetti interessati possono presentare domanda alla Regione Liguria nel periodo dal 2 novembre 2020 al 15 novembre 2020. Il modello di domanda da presentare e le relative modalità, nonché ogni altro elemento necessario ai fini dell'istruttoria della concessione del contributo sono definiti con provvedimento del dirigente competente, pubblicato sul sito informatico della Regione Liguria.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020:
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 170.000,00 (centosettantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 ''Debito pubblico'', Programma 1 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 10 ''Trasporti e diritto alla mobilità'', Programma 4 ''Altre modalità di trasporto'', Titolo 2 ''Spese in conto capitale''. ''.
Art. 3.
(Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: ''demolizione o ricostruzione '' sono inserite le seguenti: ''ovvero di manutenzione straordinaria e/o conservativa con cantieri di durata superiore ai dodici mesi, pericolosi per l'incolumità delle persone direttamente interferite e che comportino un costo complessivo superiore a euro 4.500.000,00 ''.
Art. 4.
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.