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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 2 aprile 2021, n. 5
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (riordino del servizio sanitario regionale)
 
Bollettino Ufficiale n. 4 del 9 aprile 2021


Art. 1.
(Modifiche all'articolo 42 ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)).
1. Il comma 2 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. Con il provvedimento di cui all'articolo 42 bis, comma 3, la Giunta regionale, nel rispetto degli articoli 56, commi 2, 3, 3 bis e 4, e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e successive modificazioni e integrazioni, definisce le procedure e le modalità di dettaglio per l'affidamento in convenzione dei servizi di cui al comma 1.''.
2. Il comma 3 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''3. I servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:
a) dagli enti del Terzo settore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 42 quater, comma 1, in regime di accreditamento libero, a norma dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per il tramite di convenzione, a norma dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo, in ogni caso, a carico dell'amministrazione e in favore degli enti esecutori il mero rimborso delle spese correnti, esclusi gli oneri di investimento;
b) da operatori economici selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.''.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''3 bis. Il ricorso alle modalità di esecuzione di cui al comma 3, lettera a), è sempre motivato sulla base di ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà e più efficace contribuzione a una finalità sociale.''.
4. Il comma 4 dell'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''4. Qualora i servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettera c), non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all'articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b), si procede ad affidamento congiunto e si applica l'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.''.


Art. 2.
(Norma di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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