Bollettino Ufficiale n. 4 del 9 aprile 2021
Art. 1
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale))
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/2020 , le parole: ''permanenza temporanea per stranieri '' sono sostituite dalle seguenti: ''nei Centri di permanenza per i rimpatri ''.
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 10/2020 )
1 L'articolo 3 della l.r. 10/2020 , è sostituito dal seguente:
''Articolo 3
(Cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono eleggibili a Garante:
1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
2) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;
3) gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione;
4) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti;
5) coloro che hanno ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.
3. La carica di Garante è incompatibile con attività che possano presentare un conflitto d'interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
4. La carica di Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale previste dalla Sito esternol. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.''.
Art. 3
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 10/2020 )
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 10/2020 , è sostituita dalla seguente:
''f) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli istituti penali per i minorenni, le strutture per il TSO, gli ospedali psichiatrici giudiziari, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi; visita inoltre, nel rispetto della normativa statale vigente, i Centri di permanenza per i rimpatri, previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, nonché le camere di sicurezza delle Forze di polizia, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso. ''.
Art. 4
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 10/2020 )
1. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 10/2020 , è sostituito dal seguente:
''5. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata, può formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, la quale, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni. ''.
Art. 5
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.