Bollettino Ufficiale n. 4 del 9 aprile 2021
Art. 1
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato))
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2020 , è aggiunto il seguente periodo: ''La Regione promuove e stipula apposite intese con altre Amministrazioni, anche statali, operanti nel settore, ivi comprese le Forze dell'Ordine, per l'eventuale individuazione di propri rappresentanti quali componenti dell'organismo. ".
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2020 )
1. L'articolo 5 della l.r. 11/2020 , è sostituito dal seguente:
''Articolo 5
(Cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono eleggibili a Garante:
1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
2) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;
3) gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione;
4) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti.
3. La carica di Garante è incompatibile con attività che possano presentare un conflitto d'interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
4. La carica di Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale previste dalla l. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
Art. 3
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.