Bollettino Ufficiale n. 4 del 5 aprile 2017
Art. 1
(Modifiche della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari))
1. Il secondo comma dell'articolo 27 della l.r. 44/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso. ''.
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 38 della l.r. 44/1977 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''4 bis. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito ''cittadini dell'Unione'', residenti nei comuni interessati dalla consultazione di cui al primo comma.
4 ter. I cittadini dell'Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della Sito esternodirettiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza). ''.
Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.