Bollettino Ufficiale n. 7 del 5 giugno 2019
Art. 1
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2011 )
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute.
6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell'istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio. ''.
2. Il comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' 10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata. ''.
3. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione.''
Art. 3
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 1/2011 )
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
''1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 3, comma 6 bis.
1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 6 bis. ''.
Art. 4
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 1/2011 )
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''comunica periodicamente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa i dati sull'attuazione della legislazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''effettua, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull'attuazione della legislazione''.
Art. 5
(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2011 )
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL'', sono sostituite dalle seguenti: ''mediante convenzione con ANCI Liguria''.
Art. 6
(Modifica all'articolo 15 della l.r. 1/2011 )
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''rappresentativi dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d)'', sono sostituite dalle seguenti: ''rappresentativi dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana''.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 della l.r. 1/2011 , come modificato dalla presente legge, quantificati in euro 1.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 - 2021 allocati nella Missione 01 ''Servizi istituzionali e generali e di controllo'' - Programma 1 ''Organi istituzionali''.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.