Bollettino Ufficiale n. 7 del 6 giugno 2018
Art. 1
(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''euro 16.000,00'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 21.000,00, maggiorato del 30 per cento per il Presidente del Collegio''.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data del 1° maggio 2018.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, come segue:
Stato di previsione della spesa
Esercizio 2018
Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' Programma 11 ''Altri servizi generali'' e di euro 6.380,00 (seimilatrecentottanta/00) della Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'' Programma 1 ''Fondo di riserva'' e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, di euro 26.380,00 (ventiseimilatrecentottanta/00) della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' Programma 3 ''Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato'';
Esercizio 2019
Riduzione, in termini di competenza, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' Programma 11 ''Altri servizi generali'' e di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) della Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'' Programma 1 ''Fondo di riserva'' e contestuale aumento, in termini di competenza, di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' Programma 3 ''Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato'';
Esercizio 2020
Riduzione, in termini di competenza, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' Programma 11 ''Altri servizi generali'' e di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) della Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'' Programma 1 ''Fondo di riserva'' e contestuale aumento, in termini di competenza, di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' Programma 3 ''Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato''.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.