Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche))
"Art. 6 bis. (Specializzazione in cicloturismo e ippoturismo)
1. I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 4, possono acquisire la specializzazione in cicloturismo ed ippoturismo.
2. La specializzazione è conseguita attraverso apposito corso di formazione professionale attuato ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce lo standard formativo ed i contenuti minimi del corso di formazione in cicloturismo e ippoturismo, nonché determina i requisiti per l’ammissione ai corsi di formazione e per il conseguimento della specializzazione conclusiva.
4. Negli elenchi regionali, di cui all’articolo 6, sono indicate le specializzazioni in cicloturismo e/o ippoturismo eventualmente acquisite dai soggetti, di cui al comma 1, iscritti negli elenchi medesimi."