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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 29 dicembre 2020, n. 34
Bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023
 
Bollettino Ufficiale n. 16 del 31 dicembre 2020


Art. 1.
(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)
1. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.969.567.929,01 e di cassa per euro 10.402.387.046,70 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.969.567.929,01 e pagamenti per euro 10.402.387.046,70 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2022, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.004.489.973,77 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.004.489.973,77 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2023, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.959.441.908,03 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.959.441.908,03 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2021, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.


Art. 2.
(Allegati al bilancio di previsione)
1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 3.
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2020, 2016, 2015, 2014 e 2009)
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, Sito esternodella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:
a. degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 47.358.202,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
b. degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.353.856,58 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
c. degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 14.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
d. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2020 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'Sito esternoarticolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 62.317.522,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
e. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'Sito esternoarticolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015 , nell'importo di euro 28.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
f. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
g. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 7.867.776,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
h. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 10.814.911,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021- 2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.


Art. 4.
(Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale)
1. Al fine di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, perseguendo la diminuzione degli oneri complessivi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e dall'Sito esternoarticolo 45 Sito esternodel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 , a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, riacquisto e surroga, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui per l'importo massimo di euro 150.000.000,00.
2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie, perseguendo il principio del contenimento del costo del debito da valutarsi sia in termini di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 41 della l. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sia dal punto di vista del non aumento del debito pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
3. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.


Art. 5.
(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2020)
1. La quota del saldo finanziario presunto vincolato alla chiusura dell'esercizio 2020 applicato con la presente legge risulta pari a euro 10.000.000,00 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:
MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO - esercizio 2021
14 2 5.000.000,00
20 3 5.000.000,00


Art. 6.
(Fondi di riserva)
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla Missione 20 ''Fondi ed accantonamenti'' - Programma 1 ''Fondo di riserva'' sono iscritti i seguenti fondi:
a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2021 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2022 e 2023, rispettivamente pari a euro 8.934.843,99, euro 11.615.506,51 ed euro 11.350.968,76;
b) fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2021 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2022 e 2023, pari ad euro 4.000.000,00;
c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2021, pari ad euro 336.304.545,54.


Art. 7.
(Fondo strategico regionale)
1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2021 in euro 8.000.174,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'' - Programma 1 ''Industria, PMI e Artigianato''.


Art. 8.
(Fondi speciali)
1. Il fondo speciale per le spese correnti, di cui all'Sito esternoarticolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 03 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'') è determinato in termini di competenza, per l'anno 2021 in euro 100.000,00.


Art. 9.
(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. I fondi iscritti alla Missione 1 ''Servizi Istituzionali, generali e di gestione'' - Programma 01 ''Organi Istituzionali'' sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegato omissis


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