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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 28 ottobre 2021, n. 17
Partecipazione della regione Liguria alla fondazione museo nazionale dell'emigrazione e modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13
 
(impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)
Bollettino Ufficiale n. 15 del 3 novembre 2021


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Art. 1
(Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione)
1. La Regione Liguria, anche in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Museo Nazionale dell'Emigrazione" con sede a Genova.
2. La Fondazione "Museo Nazionale dell'Emigrazione", in forza dell'Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla verifica degli impegni finanziari da parte degli altri soci Fondatori e alle condizioni che la Fondazione:
a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui al comma 2;
b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
4. Lo schema di Statuto che regolamenta la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare annualmente alle spese di gestione della Fondazione nel limite di euro 10.000,00 annui.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
Anno 2021
- variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
Anno 2022
- variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
Anno 2023
- variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti''.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 6 si provvede con i relativi bilanci.


Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 , è sostituito dal seguente:
''2. Gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 sono finanziati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, mediante allocazione dell'importo di euro 2.300.000,00 di cui euro 2.000.000,00 del ''Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19'', previsto dall'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022) ed euro 300.000,00 del ''Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19'' previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023), come segue:
- per euro 1.215.000,00 (unmilioneduecentoquindicimila/00) alla Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
- per euro 1.085.000,00 (unmilioneottancinquemila/00) alla Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 1 ''Organi istituzionali'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021. ''.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 , è inserito il seguente:
''2 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce il programma di azione e la conseguente ripartizione dei fondi di cui al comma 2 allocati a valere sulla Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. ''.
3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 , è sostituito dal seguente:
''3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 per l'esercizio 2021 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
stato di previsione dell'entrata
- iscrizione in termini di competenza di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) quale ''Utilizzo avanzo di amministrazione'';
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.215.000,00 (unmilioneduecentoquindicimila/00) alla Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 785.000,00 (settecentoottantacinquemila/00) alla Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 1 ''Organi istituzionali'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
- riduzione in termini di cassa di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) della Missione 20 ''Fondi e Accantonamenti'', Programma 1 ''Fondo di riserva'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 300.000,00 (trecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 ''Fondi e Accantonamenti'', Programma 3 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 1 ''Organi istituzionali'', Titolo 1 ''Spese correnti''. ''.


Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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