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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 28 dicembre 2017, n. 33
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio)
 
Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017


Art. 1.
(Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''concentrazione, '' sono inserite le seguenti: ''la modifica, '' e dopo la parola: ''Enogastronomico '', sono inserite le seguenti: ''Medie Strutture di Vendita con superficie netta di vendita compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati. ''.
2. Al comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''concentrazione, '' è inserita la seguente: ''modifica, ''.
3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 , è aggiunto il seguente periodo: ''L'importo del contributo per le Medie Strutture di Vendita di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura. ''.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: ''2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale e sentite l'ANCI Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. ''.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 1/2007 )
1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
''k bis) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Comune. ''.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie) ''.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1 bis. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria può essere realizzata una sola volta all'anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nell'anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k bis), sono individuate dal Comune previa verifica con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. L'elenco suddetto deve essere concordato dal Comune con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.
Il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all'accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all'articolo 27, comma 1, lettere g), h) e k bis). ''.

Art. 4.
(Norma transitoria)
1. Al fine di garantire l'efficacia della presente legge per l'anno 2018, il termine, di cui all'articolo 32, comma 1 bis, è stabilito in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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