Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019
Art. 1.
(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)
1. Per l'esercizio finanziario 2020, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.983.619.222,76 e di cassa per euro 10.289.132.945,85 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.983.619.222,76 e pagamenti per euro 10.289.132.945,85 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.884.909.883,16 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.884.909.883,16 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2022, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.845.718.283,29 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.845.718.283,29 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2020, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
Art. 2.
(Allegati al bilancio di previsione)
1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2009, 2014, 2015, 2016, 2019)
1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 57.650.000,00 per le finalità indicte nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
b) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 37.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
c) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2019 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 31.615.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015 , nell'importo di euro 36.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 16.444.500,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 8.776.463,44 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
h) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.308.971,43 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
Art. 4.
(Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale)
1. Al fine di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, perseguendo la diminuzione degli oneri complessivi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, riacquisto e surroga, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui per l'importo massimo di euro 150.000.000,00.
2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie, perseguendo il principio del contenimento del costo del debito da valutarsi sia in termini di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'articolo 41 della l. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sia dal punto di vista del non aumento del debito pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
3. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
4. In riferimento a quanto stabilito al comma 1, la Giunta regionale è inoltre autorizzata alla conversione, mediante rifinanziamento, dei mutui contratti, in corso di ammortamento, con intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri soggetti autorizzati, secondo le modalità e condizioni previste dalla circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.1298 del 14 novembre 2019, nell'importo massimo di euro 200.895.042,14.
5. Gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui trovano copertura finanziaria mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022 in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui si prevede l'estinzione anticipata. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.
Art. 5.
(Fondi di riserva)
1. Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla Missione 20 ''Fondi ed accantonamenti'' - Programma 1 ''Fondo di riserva'' sono iscritti i seguenti fondi:
a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari ad euro 11.921.001,36, euro 11.920.744,58 ed euro 12.822.470,66;
b) fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2021 e 2022, pari ad euro 4.000.000,00;
c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2020, pari ad euro 329.790.459,40.
Art. 6.
(Fondo strategico regionale)
1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio 2020 i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati come da apposito allegato.
Art. 7.
(Fondi speciali)
1. L'importo da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimento legislativo da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2020, resta determinato nella misura indicata nella tabella di cui all'apposito allegato alla presente legge relativa al fondo speciale destinato alle spese correnti.
Art. 8.
(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. I fondi iscritti alla Missione 1 ''Servizi Istituzionali, generali e di gestione'' Programma 01 ''Organi Istituzionali'' sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Allegati omessi.