Bollettino Ufficiale n. 12 del 31 luglio 2019
Art. 1
(Modifiche all'articolo 34 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. La rubrica dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)''.
2. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''sui natanti da diporto di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la Sito esternodirettiva 94/25/CE )'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e successive modificazioni e integrazioni''.
3. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''sui natanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''sulle navi minori e galleggianti''.
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
''e bis) iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 25 della l. 472/1999 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.